Art. 35.
(Relazione annuale).

      1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentite l'Agenzia e la Conferenza unificata, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge e al quadro delle risorse destinate dallo Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.